Articolo 1

C.R.A.L. DIPENDENTI REGIONE SICILIA PROVINCIA DI ENNA

In armonia con quanto disposto dall’art. 11 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970) è costituito il “C.R.A.L. Provinciale Dipendenti Regione Sicilia di Enna”,tra i dipendenti in servizio ed in quiescenza dell’Amministrazione Regionale, aventi sede di servizio e/o residenza nella provincia di Enna.

Articolo 2

L’associazione è apartitica ed apolitica e non ha fini di lucro, ma si proprone di promuovere e favorire l’aggregazione e la socializzazione degli associati attraverso la valorizzazione, in ogni sua forma, del tempo libero, sviluppando ed arricchendo la loro personalità.

Sono di competenza del Circolo le attività di carattere ricreativo, culturale, artistico, turistico, sportivo ed assistenziale che concorrono a dare un contenuto finalistico all’impiego del tempo libero dei lavoratori. Sono altresì incluse nella competenza del C.R.A.L. le attività di carattere assistenziale riguardanti convenzioni con Società ed Enti Pubblici e Privati.

L’associazione potrà anche prestare ad altri enti pubblici o privati collaborazione per la realizzazione di iniziative conformi al proprio scopo; in particolare potrà esercitare tutte quelle competenze eventualmente attribuite dall’Amministrazione R regionale compatibili con le finalità istituzionali dell’associazione.

Potranno essere esercitate dal C.R.A.L. competenze attribuite dall’Amministrazione Regionale e compatibili con le finalità istituzionali del Circolo.

II C.R.A.L. potrà organizzare e gestire, in proprio o a mezzo di gestori privati convenzionati, Cooperative di consumo fra gli associati.

II C.R.A.L. potrà, pertanto, porre in essere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che il consiglio Direttivo riterrà utili ed opportune al fine di dotare i propri soci dei mezzi e delle attrezzature necessari per il perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 3

II C.R.A.L. Provinciale è un’Associazione dotata di autonomia. Fermi restando il suo carattere di Associazione libera, 1’autogoverno e la diretta responsabilità dei propri atti di gestione secondo le norme di cui all’art.36 e segg. del C.C., aderisce obbligatoriamente al C.R.A.L. Regionale Dipendenti Regione Sicilia, ed è tenuto a seguirne le direttive di carattere generale, a partecipare ai programmi regionali e nazionali di competenza dello stesso, a fornire a richiesta o su .selezione proprie rappresentanze o singoli rappresentanti per la costituzione di rappresentative regionali, a partecipane nei limiti del proprio bilancio alle spese sostenute dai C.R.A.L. Regionale per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, secondo le misure all’uopo stabilite dal Consiglio Direttivo Regionale, ad eseguire i deliberati del Collegio Regionale dei Probiviri sui ricorsi proposti dai propri soci ai sensi del successivo art.23.

Articolo 4

La qualifica di socio si consegue, per libera scelta, con l’iscrizione al circolo I soci si distinguono in: soci effettivi e soci aggregati.

Sono soci effettivi tutti i dipendenti di cui all’art.1 che facciano richiesta di iscrizione e che vengano ammessi dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art.12.

Sono soci aggregati:
a) gli orfani ed il coniugo superstite dei dipendenti di cui all’art.1, già soci effettivi; b) gli appartenenti al nucleo famigliare dei soci effettivi.

Articolo 5

Lo Status di “Socio” del Circolo comporta l’incondizionata .accettazione del presente Statuto ed è subordinato al pagamento della quota sociale annuale.

Articolo 6

Tutti i Soci hanno diritto di frequentare la sede sociale e di fruire delle attrezzature a disposizione del Circolo. Parimenti possono partecipare a tutte le manifestazioni ed avvalersi di tutte le provvidenze attuate dai Circolo nei limiti delle prescrizioni e modalità stabilite dal Consiglio

La richiesta di iscrizione comporta automaticamente, ai sensi del presente statuto, un mandato al legale rappresentante del C.R.A.L. di richiedere a nome e per conto dello stesso socio, i contributi previsti dal programma assistenziali annuale a favore dei dipendenti regionali, nonché delega lo stesso legale rappresentante a riscuotere i contributi relativi.

Articolo 7

Nella sede del circolo e vietata ogni iniziativa, attività o manifestazione che, sotto qualsiasi forma, persegua scopi di propaganda politica.

Articolo 8

Sono organi del Circolo:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo Provinciale; c) II Presidente;
d) Il Collegio Sindacale.

Articolo 9

L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali.

L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante. Essa si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno ed in via Straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo ovvero su ‘richiesta di 1/5 (un quinto) dei soci di cui al primo comma. Le assemblee sono valide, in prima convocazione, se sono presenti 2/3 (due terzi) dei soci di cui al primo comma, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti con diritto di voto.

La convocazione si effettua mediante avviso affisso nelle apposite bacheche in tutti i posti di lavoro e nella sede sociale Circolo almeno dieci giorni prima della data stabilita.

Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo e l’ora della prima e seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno da trattare. La seconda convocazione può essere fissata nello stesso giorno della prima.

L’Assemblea delibera, in prima convocazione a maggioranza assoluta del 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci presenti e/o rappresentati, in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti e/o rappresentati.

Ciascun partecipante potrà rappresentare solamente non più di due altri soci.

Il segretario dell’Assemblea redige il verbale dei lavori, che sottoscrive unitamente al Presidente dello stesso organo.

Articolo 10

L’Assemblea dei soci delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno inerenti l’attività del Circolo. Sono compiti dell’Assemblea:
a) eleggere il proprio Presidente e il Segretario:
b) eleggere i membri effettivi del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;

c) approvare i programmi annuali di attività, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi. Perché le deliberazioni siano valide è necessario seguire i dettami dell’art.9

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Esso è così composto: da cinque a nove rappresentanti eletti fra i soci effettivi in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione Regionale o in quiescenza secondo le seguenti indicazioni: cinque rappresentanti fino a trecento soci regolarmente iscritti; sette rappresentanti fino a cinquecento soci regolarmente iscritti; nove rappresentanti oltre i cinquecento.

Fra i suddetti consiglieri, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vicepresidente, l’Economo ed il Segretario.

Il Presidente potrà costituire, con soci di fiducia, il proprio ufficio di Segreteria Provinciale composta da tre a cinque membri in relazione al numero complessivo dei soci del C.R.A.L..

Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno una volta al mese. Nessun compenso è dovuto ai consiglieri per l’attività da loro svolta, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l’amministrazione del Circolo.
Approva l’ammissione di nuovi Soci e accetta le dimissioni presentate da propri iscritti.

Approva i regolamenti interni ed elabora i programmi annuali di attività, predispone il bilancio preventivo, nonché il rendiconto consuntivo e la relazione sulla attività svolta.

E’ responsabile nei confronti dei Soci del regolare funzionamento del Circolo nonché del corretto impiego dei fondi e della custodia dei beni immobili e mobili di sua pertinenza. Adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci e ne cura la regolare esecuzione.

Ha la facoltà di fissare modalità e criteri di collaborazione con altre organizzazioni che perseguono fini similari.

Il Consiglio Direttivo, qualunque sia il numero dei presenti, si intende validamente costituito e può esercitare tutte le attribuzioni previste dai presente Statuto e dai regolamenti, a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Nell’ambito dei programmi di attività approvati dal Consiglio Direttivo lo stesso può nominare responsabili di settori, che curino il perseguimento dei fini generali e particolari connessi alle attività di loro specifica competenza.

Nell’espletamento di tali funzioni su indicazione o su autorizzazione del Consiglio Direttivo possono avvalersi, della collaborazione di altri soci. Tali nomine sono sempre a tempo determinato e strettamente connesse ai singolo programma di attività approvato.

II Consiglio Direttivo può istituire, ove lo ritenga necessario, Sezioni Zonali, nominando un fiduciario di zona e nominare altresì fiduciari aziendali presso ciascun ufficio o dipendenza.

Articolo 13

II presidente del Consiglio Direttivo e anche il Presidente del Circolo e come tale ha la rappresentanza legale dello stesso. Convoca il Consiglio Direttivo e dispone per l’esecuzione dei deliberati degli altri Organi del Circolo.

Adotta i provvedimenti indifferibili ed urgenti, sottoponendo alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile

E’ responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del Circolo, firma gli atti che impegnano finanziariamente il Circolo stesso.

Articolo 14

II Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita, in tal caso, tutti i poteri dei Presidente.

Per atti, operazioni o compiti determinati, indicati dal Consiglio Direttivo, può svolgere le funzioni di Consigliere Delegato con .ampi poteri di firma

Articolo 15

L’Economo provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese queste; queste ultime dovranno essere disposte con firma abbinata del Presidente.

Tiene in consegna i beni mobili ed immobili del Circolo e provvede ad aggiornare il libro degli inventari e le altre scritture contabili.

E’ responsabile della tenuta dei conti.

Nell’espletamento di tali compiti può avvalersi, sotto la propria responsabilità della collaborazione di altri soci, che andranno a comporre l’Ufficio Economato.

Articolo 16

II Segretario cura in particolare il libro dei Soci, provvede a1 disbrigo della corrispondenza e redige il verbale del Consiglio Direttivo.

Attende a tutte quelle altre mansioni che gli siano devolute dai regolamenti interni o affidate con deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Qualora lo richieda il volume di. affari trattati, i.l Segretario può essere posto a capo di un ufficio di segreteria.

Articolo 17

IL Collegio Sindacale è costituito da membri effettivi e due supplenti eletti, secondo le modalità di cui all’art.11, fra i soci effettivi o fra persone che abbiano i requisiti per esserlo e da un rappresentante sindacale unitariamente designato dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale e rappresentate nel C.N.E.L.

Qualora l’Amministrazione Regionale individui con provvedimento tali confederazioni si atterrà strettamente alle medesime indicazioni.

Nel caso in cui le confederazioni sindacali di cui sopra non pervengano ad una designazione unitaria, il Consiglio Direttivo sceglierà il membro mancante del Collegio Sindacale fra tutti i Soci designati dalle varie Confederazioni aventi titolo.

II Collegio Sindacale elegge nel suo seno il proprio presidente a maggioranza assoluta fra tutti i mèmbri effettivi.

Qualora non si raggiunga una maggioranza la Presidenza del Collegio spetterà, di diritto, al socio più anziano di età fra i mèmbri elettivi.

Il Collegio Sindacale esplica le funzioni attribuite dall’art.2403 del C.C. al Collegio Sindacale delle Società per Azioni.

In particolare, ha il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare ed accertare la regolarità dei bilanci ed accompagnarli con apposita relazione da sottoporre all’Assemblea .

Il Collegio Sindacale resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Articolo 18

Le elezioni per il Consiglio Direttivo e per il Collegio Sindacale sono indette e regolamentate secondo guanto stabilito dal presente articolo.

a) Il Consiglio Direttivo uscente del C.R.A.L. nomina il Presidente componenti il Comitato Elettorale che fungerà da seggio elettorale; in relazione al numero di soci con diritto di voto il Consiglio Direttivo uscente può deliberare la nomina di più seggi elettorali; in tal caso il Comitato Elettorale fungerà da Comitato Elettorale Centrale;

b) hanno diritto di voto tutti i soci effettivi iscritti al C.R.A.L. alla data del 31 dicembre dell’anno precedente l’elezione, in regola con il pagamento delle quote sociali.

L’elenco degli aventi diritto è inviato al Comitato Elettorale a cura del Consiglio Direttivo uscente;

c) le votazioni per le suddette elezioni si effettueranno a scheda segreta.

Ogni socio può presentare la propria candidatura al Presidente del Comitato Elettorale nei termini di tempo e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo dei C.R.A.L.

L’insieme delle candidature darà luogo ad una lista unica;

d) Le schede predisposte dai Comitato Elettorale (firmate da due componenti il Seggio) saranno consegnate agli elettori dal Presidente al momento della vocazione.

Le schede votate saranno raccolte in apposite urne sigillate.

Ciascun socio avente diritto di voto può rappresentare un altro socio previa delega scritta accompagnata dalla tessera C.R.A.L. del socio delegante. Non sono valide le deleghe prive della tessera dei deleganti.

e) Il Socio effettivo esprimerà il proprio voto indicando i nominativi dei candidati prescelti. Il numero delle preferenze previsto in ciascuna scheda elettorale sarà: (Consiglio Provinciale) di due per i consigli che a termini dell’art.11 prevedono 5 mèmbri elettivi; di tre per i consigli che prevedono 7 mèmbri elettivi; di 4 per i consigli che prevedono 9 membri elettivi. (Collegio Sindacale i due.

f) Al Presidente del seggio è affidata la disciplina delle operazioni di voto

g) Alla carica di membri del Consiglio Direttivo saranno nominati i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze e in caso di parità di voti viene eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al C.R.A.L. e in caso di ulteriore parità il candidato più anziano di età.

Avverso le risultanze dello scrutinio nonché avverso ogni angola fase delle operazioni di voto è ammesso ricorso entro e non oltre cinque giorni dalla data di pubblicazione dei risultati presso il seggio elettorale, al Comitato Elettorale che a giudizio insindacabile, decide in via definitiva e con procedura immediata

I ricorsi debbono essere definiti entro dieci giorni a far data dalla loro ricezione. Articolo 19

Il Patrimonio del Circolo è costituito:

a) da beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo;

b) da beni mobili ed immobili provenienti da donazioni, lasciti o legati.

Il Patrimonio del Circolo non può essere destinato ad uso diverso da quello per il quale è stato costituito o che comunque non rientri fra gli scopi sociali del C.R.A.L.

Articolo 20

Le entrate sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) da elargizioni, lasciti di Enti Pubblici e privati;
c) da contributi provenienti da Pubbliche Amministrazioni;
d) da redditi patrimoniali vari;
e) da proventi vari.
L’ammontare delle quote sociali viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 21

L’esercizio finanziario decorre dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 22

I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai Soci sono: a) richiamo; b) deplorazione; c) sospensione; d) espulsione.

Detti provvedimenti sono adottati dal Consiglio Direttivo dopo l’apposita contestazione al Socio e dopo averne esaminato le controdeduzioni.

Contro i provvedimenti in parola è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri Regionale entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Il giudizio del Collegio è inappellabile. Articolo 23

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dalla Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei presenti e rappresentati.

Perché tale deliberazione abbia validità è necessaria la partecipazione alla votazione d almeno 2/3 (due terzi) dei soci effettivi in prima convocazione, in seconda convocazione sarà sufficiente la maggioranza dei presenti e votanti.

Articolo 24

Lo scioglimento del Circolo viene deliberato dall’Assemblea dei Soci con il vo favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.

In corso di scioglimento i beni di proprietà del Circolo seguiranno la destinazione deliberata dall’Assemblea con la maggioranza prevista dal precedente articolo.

Articolo 25

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme che verranno emanate dal Consiglio Direttivo ed alle norme del Codice Civile.

Articolo 26

Durante il primo periodo di gestione in C.R.A.L. Provinciale sarà retto da un Consiglio Direttivo provvisorio, mentre la funzione di controllo sarà esercitata da un Collegio Sindacale provvisorio.

Norme transitorie

Articolo 27

II Consiglio Direttivo provvisorio ha il compito precipuo di:

a) stabilire gli opportuni contatti con i competenti Organi della Regione al fine di assicurarne la partecipazione nelle forme e con le modalità che saranno concordate;

b) promuovere ed avviare le attività istituzionale del C.R.A.L.

c) nominare il Presidente, i componenti il Comitato Elettorale del seggio o dei seggi elettorali, che dovranno presiedere alle votazioni a termini dell’art.18 del presente. Statuto;

d) convocare, possibilmente entro il. triennio 1992-1995 e non oltre, l’Assemblea ordinaria per la formale ratifica dello Statuto definitivo e l’elezione degli Organi Sociali definitivi;

II Consiglio Direttivo provvisorio proporrà alla prima Assemblea Generale di apportare allo Statuto tutte le variazioni e modifiche che si renderanno necessarie.

Articolo 28

Il Consiglio Direttivo provvisorio dell’associazione è comporto da: un Presidente, un Vice Presidente, un Economo, un Segretario, un Consigliere.

Il Collegio Sindacale provvisorio è composto da due Sindaci effettivi e un supplente e sarà integrato con il rappresentante designato unitariamente dalle Confederazioni Sindacali con le modalità di cui all’art.17

Norma finale

Articolo 29

Nel caso in cui, per dimissioni od altra causa, il numero dei componenti il Consiglio Direttivo Provinciale si riduca al di sotto del 50% (cinquanta per cento) dei suoi componenti, si procederà allo scioglimento del Consiglio e si indiranno nuove elezioni, a cura del C.R.A.L. Regionale.